Per i lavori sulla prima casa modifiche ai bonus edilizi: i dettagli

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, fa il punto sulle novità previste dall’ultima Legge di Bilancio che ha introdotto importanti modifiche e proroghe in materia di detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici.

Ecco nel dettaglio i chiarimenti presi in esame nella circolare dell’Agenzia spiegati da confcommercio:

“I bonus edilizi, come Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus, sono stati elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa.

Lo sconto fiscale sarà quindi più elevato di quello ordinario, che rimane al 36%, anche se l’immobile viene adibito ad “abitazione principale” al termine dei lavori e lo stesso vale per le pertinenze (come box o cantine).

La detrazione al 50% si applicano esclusivamente ai contribuenti che:

  • sono proprietari (anche nudi proprietari o superficiari) o titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’immobile;
  • utilizzano l’immobile come abitazione principale.

Per “abitazione principale” si intende l’immobile dove il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Non perde tale qualifica, ad esempio, un immobile non più abitato per cause come il ricovero permanente in una struttura sanitaria, purché non venga affittato. Nel caso in cui l’immobile non sia adibito a prima casa all’inizio dei lavori, è comunque possibile accedere alla maggiorazione, a condizione che diventi abitazione principale al termine dei lavori.

Tuttavia, se il contribuente possiede due immobili, uno usato personalmente e uno abitato da un familiare, l’agevolazione spetta solo per l’immobile usato dal titolare, non per quello utilizzato dai familiari.

Per avere diritto a queste maggiorazioni, il contribuente deve risultare titolare dell’immobile al momento dell’inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese, se avvenuto prima.

Soggetti come locatari, comodatari o familiari conviventi possono comunque beneficiare della detrazione, ma con aliquote inferiori:

  • 36% per il 2025;
  • 30% per il 2026 e 2027.

Per lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, la maggiorazione spetta alla quota parte di spese riferita al condomino che è proprietario o titolare di diritto reale e che destina l’unità abitativa ad abitazione principale. Anche in questo caso:

  • la titolarità deve essere presente all’inizio dei lavori;
  • la destinazione a prima casa va verificata alla fine degli interventi.

Gli altri condòmini potranno usufruire delle detrazioni con aliquote standard (36% nel 2025, 30% nel 2026 e 2027).

Se l’abitazione principale, dopo aver ottenuto la detrazione maggiorata, viene successivamente destinata ad altro uso (come ad esempio seconda casa o affitto), il diritto alla maggiorazione non si perde: il contribuente continuerà a fruire dell’aliquota più alta anche nei periodi d’imposta successivi.

  • Ecobonus

Le agevolazioni dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica sono state prorogate fino al 2027, ma con nuove aliquote di detrazione:

  • 36% nel 2025 (al 50% per la prima casa);
  • 30% nel 2026 e 2027 (36% per la prima casa).

Restano esclusi da qualsiasi agevolazione gli interventi che comportano la sostituzione di impianti con caldaie alimentate da combustibili fossili.

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili

A partire dal 2025, chi decide di sostituire il proprio impianto di riscaldamento con una caldaia alimentata a combustibili fossili non potrà beneficiare di nessuna detrazione fiscale.

Questo vale anche per le nuove installazioni, non solo per le sostituzioni.

Questa novità si allinea alle recenti decisioni europee in materia di efficienza energetica e transizione ecologica.

La decisione, chiarisce l’Agenzia, è frutto di un preciso indirizzo europeo, espresso con la Direttiva UE 2024/1275 la quale ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri non potranno più concedere incentivi finanziari per l’installazione di caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili.

Le spese per l’acquisto e l’installazione di queste caldaie sono ancora ammesse a detrazione se sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se i lavori verranno completati nel 2025.

Nel caso del Superbonus, se entro il 31 dicembre 2024 è già stata presentata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o richiesta l’autorizzazione edilizia, l’intervento potrà essere concluso nel 2025 senza perdere l’agevolazione, purché si rispettino i requisiti tecnici richiesti.

Nonostante il divieto, alcuni impianti restano incentivabili, anche se utilizzano in parte combustibili fossili.

Si tratta di soluzioni tecnologicamente più avanzate o con un minore impatto ambientale:

  • microcogeneratori, anche se alimentati da gas;
  • generatori a biomassa (es. pellet o legna);
  • pompe di calore ad assorbimento a gas, che funzionano in modo diverso dalle caldaie lassiche;
  • sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore e una caldaia a condensazione, integrati tra loro e progettati per lavorare in sinergia.

Questi impianti possono ancora accedere alle detrazioni, purché rispettino i criteri tecnici definiti dal Ministero e dall’ENEA.

  • Bonus ristrutturazioni

Anche per le spese di recupero del patrimonio edilizio sono confermate le nuove aliquote, fino a un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare:

  • 36% nel 2025 (al 50% per la prima casa);
  • 30% nel 2026 e 2027 (36% per la prima casa).

Tuttavia, rimane una significativa eccezione: le spese sostenute per la sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione continueranno a beneficiare della detrazione al 50%.

  • Sismabonus

Viene prorogata fino al 2027 anche la detrazione per gli interventi antisismici, con le stesse percentuali:

  • 36% nel 2025 (al 50% per la prima casa);
  • 30% nel 2026 e 2027.

Le nuove percentuali valgono per tutte le tipologie di interventi agevolabili dal Sismabonus, comprese quelle che fino al 2024 consentivano detrazioni fino all’80 o 85%, come:

  • gli interventi che comportano il miglioramento di una o due classi di rischio sismico,
  • gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali,
  • la demolizione e ricostruzione di interi edifici da parte di imprese, con successiva vendita entro 30 mesi.

I limiti di spesa per singola unità restano invariati.

  • Proroghe altri bonus

Il Superbonus rimane in vigore al 65% come previsto dalle precedenti normative, ma solo per i condomini e per le organizzazioni senza scopo di lucro, e a patto che sia già stata depositata la Comunicazione di inizio lavori, con delibera assembleare approvata entro il 15 ottobre scorso.

Infine, viene confermate anche per il 2025 sia il bonus mobili, con una detrazione fino a 5.000 euro, lo stesso limite previsto per il 2024, che il bonus per le barriere architettoniche al 75%, senza distinzione tra prima e seconda casa”.