“Fase 2 Coronavirus”, Roberto Speranza firma il decreto: ecco i criteri di monitoraggio del rischio sanitario

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto ministeriale con cui vengono definiti i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica.

In una nota del Ministero della Salute si legge:

“L’allentamento del lockdown a partire dal 4 maggio, ‘può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell’andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale‘ riporta il decreto.

Per classificare il rischio sanitario connesso al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 sono stati individuati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale: indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio; indicatori di processo e sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.

Le soglie definite negli indicatori sono volte a mantenere un numero di nuovi casi di infezione da SarsCoV2 stabile (ossia un aumento limitato nel tempo e nello spazio), anche in ospedali, rsa, case di riposo, e a impedire il sovraccarico dei servizi sanitari. Mentre i valori di allerta identificati serviranno per decidere eventuali revisioni delle misure adottate”.

Si legge nel testo del decreto:

“La fase di transizione dell’epidemia di Covid-19 si propone di proteggere la popolazione, con particolare attenzione per le fasce di popolazione vulnerabile, e di mantenere un numero di casi di infezione limitato e comunque entro valori che li rendano gestibili da parte dei servizi sanitari del Paese.

I criteri da valutare per la fase di transizione nella gestione Covid-19 in Italia:

  • Mantenimento di un numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 stabile ovvero un aumento limitato nel numero di casi nel tempo e nello spazio, che possa essere indagato in modo adeguato e contenibile con misure di controllo locali;
  • Mantenimento o riduzione del numero di casi di trasmissione in strutture che ospitano popolazioni vulnerabili (cluster in ospedali, RSA, altre strutture assistenziali, case di riposo ecc.) e assenza di segnali di sovraccarico dei servizi sanitari

Le soglie definite negli indicatori proposti sono volte a monitorare il mantenimento di questi criteri.

Mentre i valori di allerta devono portare ad una valutazione del rischio congiuntamente nazionale e delle Regioni interessate, per decidere se le condizioni siano tali da richiedere una revisione delle misure adottate/da adottare ed eventualmente anche della fase di gestione dell’epidemia.

I valori soglia sono definiti in modo puntuale per alcuni indicatori mentre una valutazione comparativa sarà effettuata con i dati dei 7 giorni precedenti raccolti nell’ambito della sorveglianza integrata nazionale, il cui storico costituirà quindi il valore di riferimento epidemiologico.

In questo contesto specifico, la minaccia sanitaria è costituita dalla trasmissione non controllata e non gestibile di Sars-CoV-2, e si valuterà quindi il rischio legato alla probabilità di infezione/trasmissione in Italia e all’impatto, ovvero la gravità della patologia con particolare attenzione a quella osservata in soggetti con età superiore a 50 anni.

Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione interessata.

Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione deve avvenire almeno settimanalmente.

Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di Sars-CoV-2 nelle Regioni”.