Scuola, il Governo ci ripensa: “Ritorno in classe al 100% impraticabile”! Ecco la nuova bozza del decreto

Il nuovo Decreto Covid entrerà in vigore dal 1° Maggio (verrà approvato entro Venerdì 26 Aprile e sostituirà il decreto di Aprile attualmente in vigore) e indicherà il calendario e le regole per le riaperture, con 11 regioni e le province di Trento e Bolzano che, dati alla mano, puntano alla zona gialla.

In realtà, sulla scuola, la bozza del decreto legge contiene un compromesso tra governo e regioni.

Potrebbe non esserci, infatti, il ritorno in presenza da Lunedì per tutti gli studenti delle superiori.

Quella della scuola in presenza al 100% era una soluzione “tecnicamente impraticabile” secondo i presidenti di regioni per due motivi:

  • la capienza dei trasporti pubblici ridotta al 50% per le normative anticovid,
  • i limiti strutturali delle scuole italiane, che non consentono di rispettare le restrizioni con la presenza di tutti gli studenti.

Nella bozza il governo prevede dunque dal 26 Aprile il ritorno in classe almeno al 50% per gli studenti delle superiori nelle zone rosse e almeno al 60% e fino al 100% in quelle arancioni e gialle.

Infanzia, elementari e medie saranno invece in presenza in tutta Italia.

Una soluzione alternativa sarebbe stata quella di allungare l’anno scolastico.

Ma i sindacati della scuola si sono opposti.

Afferma il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante l’incontro tra Governo ed enti locali:

“L’obiettivo da realizzare quanto prima deve rimanere quello di riportare tutti in presenza al 100%.

Bisogna continuare a lavorare anche e soprattutto in vista di settembre a cui dobbiamo arrivare preparati.

Siamo in contatto costante con gli Uffici scolastici regionali.

Conosciamo le difficoltà.

Parteciperemo ai tavoli prefettizi nel comune intento di organizzare al meglio questa fase conclusiva dell’anno scolastico”.

Ecco quanto prevede nel dettaglio il testo per quanto riguarda il ritorno a scuola:

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore)

1. “Dal 26 Aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca.

Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.

La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca.

La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori”.