ATTENTI ALLE MULTE! ECCO QUANDO È POSSIBILE CONTESTARLE

Forse c’è una via di fuga per tutti gli automobilisti che, di tanto in tanto, si trovano a dover pagare multe salate.

A decretarlo, la sentenza di un Giudice di Pace di Firenze.

La legge, attraverso la sua interpretazione, si è espressa a favore di un’azienda di trasporti che contestava le multe rilevate dal tutor nel tratto autostradale A1- direttrice Milano/Napoli, all’altezza di Barberino del Mugello, assoggettato al limite di 80 km/h.

La decisione del magistrato lascia esplicitamente intendere la possibilità di contestare una sanzione pecuniaria simile se incompleta dei seguenti elementi:

  • indicazione della lunghezza del percorsi controllato;
  • tempo complessivo di percorrenza impiegato dal conducente;
  • orario in cui il veicolo controllato è transitato sotto il portale di uscita e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto tale transito;
  • orario in cui il suddetto veicolo è transitato sotto il portale di ingresso e numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto il transito sotto il portale di ingresso;
  • la specificazione del fatto che il valore di velocità posto a base della sussunzione del fatto addebitato al destinatario nella disposizione di legge che si assume violata, nonché della sanzione irrogata, è costituito dal valore medio;
  • la specificazione del fatto che il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali, e del motivo di tale discrasia;
  • inserire nel verbale tutti gli elementi posti a base del calcolo, ivi compreso il valore dell’eventuale riduzione proporzionale del calcolo del tempo di percorrenza nel caso in cui il veicolo controllato abbia fatto sosta in un’area di servizio o parcheggio.

Perché ciò?

Il giudice asserisce che l’assenza, anche parziale, dei dati elencati, non garantisce in toto il diritto di difesa del destinatario, sulla base del combinato disposto degli artt. 201 cod. str., 383 e 385 reg. es. cod. str.

Controllate i verbali, potreste essere ancora in tempo per evitare di svuotare il vostro portafogli!