Rionero, match Vultur-Lavello: ecco i divieti da rispettare

Divieto temporaneo ed eccezionale di somministrazione di alcolici e superalcolici, nonché divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere ed in lattine per asporto presso lo Stadio Comunale “P. Corona”, e divieto di introduzione di sostanze alcoliche e sostanze contenute in bottiglie, lattine ed altro contenitore all’interno dello stadio comunale, in occasione dello svolgimento della partita di calcio di domenica 09 febbraio 2020 tra “C.S. Vultur 1921 – U.S.D. Lavello” relativa al Campionato di Eccellenza Lucana (anno 2019/2020).

E’ quanto diffuso da un’Ordinanza del Sindaco Luigi di Toro, diffusa del Comune di Rionero che precisa:

IL SINDACO

Premesso che:

– nella giornata di domenica 9 febbraio 2020, si disputerà l’incontro di calcio valevole per il Campionato di Eccellenza Lucana tra il C.S. Vultur 1921 e Lavello con inizio alle ore 15:00;

– per l’occasione si prevede un’affluenza straordinaria di tifosi, sia locali che ospiti con afflusso di sostenitori già a partire dalle ore 13:30;

Considerato che è prevista una nutrita partecipazione di tifosi del Lavello e che da una attenta analisi della situazione è opportuno, vista anche la nota della Questura di Potenza, datata 06/02/2020 e acquisita agli atti di questo ente in data 07/02/2020 con prot. n°1854, disporre il divieto di somministrazione di alcolici nelle tre ore antecedenti l’incontro calcistico ed un’ora dopo lo stesso;

Valutato che la somministrazione e vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica e che l’abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l’incontrollata diffusione, compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione calcistica che si svolgerà all’interno dello stadio comunale “P. Corona”, contemperando però le esigenze degli operatori commerciali;

Valutata la necessità, urgente ed inderogabile, di prevenire possibili e concrete occasioni di violenza od atti vandalici in occasione della partita di calcio che si svolgerà presso lo stadio “P. Corona” nella giornata di domenica 9 febbraio 2020, vietando agli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nel raggio di 500 metri dallo stadio Comunale “P. Corona” la somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche nonché la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro od in lattina per asporto, per evitarne un uso improprio pericoloso;

Valutata, altresì, la necessità di divieto di introduzione all’interno dello Stadio Comunale di sostanze alcoliche e sostanze contenute in bottiglie, lattine ed altro contenitore utilizzabile quale strumento di offesa;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento di prevenzione che consenta di evitare la concretizzazione di presupposti di pericolo reale all’ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in occasione della partita di calcio valevole per il Campionato di Eccellenza Lucana tra il C.S. Vultur 1921 ed il Lavello;

Considerato che:

– il consumo delle bevande alcoliche anche prima dello svolgimento degli incontri di calcio può favorire condotte violente che possano alterare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

– il provvedimento di prevenzione debba interessare il divieto di somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche nonché di vendita di bevande, di qualsiasi genere, in lattine o in contenitori di vetro per asporto, prevedendo, in sostituzione, la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi ubicati nel raggio di 500 metri dallo Stadio Comunale;

– il provvedimento di prevenzione debba interessare, altresì, il divieto di introduzione all’interno dello Stadio Comunale di sostanze alcoliche e sostanze contenute in bottiglie, lattine ed altro contenitore utilizzabile quale strumento di offesa;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno approvato in data 5.8.2008, con cui si disciplina l’ambito di applicazione della norma sovracitata che innova l’ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

Ritenuto necessario, per i suesposti motivi, estendere il divieto di somministrazione di cui all’art.5, comma 2, della legge n°287/1991 alle bevande alcoliche, oltre che disporre il divieto di vendita ed asporto di bevande in bottiglie di vetro o in lattina, a tutti gli esercizi pubblici ubicati nel raggio di 500 metri dallo Stadio Comunale;

Visto l’art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7 del D.Lgs. n°267/2000 così come modificati dall’art. 8, comma 1 lett. a) del Decreto Legge n.14 del 20 febbraio 2017, convertito con la Legge n°48 del 18 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” con cui vengono introdotte ulteriori misure di prevenzione in ordine alla tutela delle incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

Visti gli art. 9 e 87 del TULPS e ss.mm.ii.;

ORDINA

in occasione della partita di calcio che si terrà domenica 9 febbraio 2020, alle ore 15:00, valevole per il Campionato di Eccellenza Lucana tra il C.S. Vultur 1921 ed il Lavello, presso lo stadio comunale “P. Corona”, nelle TRE ore antecedenti l’inizio della partita e nell’ora successiva la fine della partita:

1. il divieto assoluto di SOMMINISTRAZIONE E VENDITA di bevande alcoliche e superalcoliche a tutti gli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nel raggio di 500 metri dallo stadio comunale “P. Corona”;

2. il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere ed in lattine per asporto;

3. il divieto di introduzione all’interno dello Stadio Comunale di sostanze alcoliche e sostanze contenute in bottiglie, lattine ed altro contenitore utilizzabile quale strumento di offesa.

DA’ ATTO CHE

la Forza pubblica e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione ed alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. n°267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 (tre) giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L’inosservanza dell’ordine sarà perseguita a norma dell’art. 650 C.P.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

che la presente ordinanza, sia trasmessa per l’esecuzione a:

– Comando di Polizia Locale – SEDE;

– Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture;

– Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture;

– Tenenza della Guardia di Finanza di Rionero in Vulture;

– Questura di Potenza;

– Prefettura U.T.G. di Potenza;

Che la presente disposizione sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del Comune e la diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’ente medesimo e che sia immediatamente esecutiva”.