Con l’arrivo di Dicembre comincia l’attesa per la tredicesima mensilità.
Questa somma aggiuntiva, attesa con ansia per affrontare le spese natalizie e chiudere l’anno in pareggio, è un diritto storico che affonda le sue radici nell’agosto del 1937, quando venne introdotta per gli operai dell’industria.
Estesa a tutti i dipendenti nel 1960, la tredicesima è un salario che si matura mese per mese ma che viene erogato in un’unica soluzione a fine anno.
La tredicesima come fa sapere open spetta a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato.
Rientrano tra i beneficiari i dipendenti del settore pubblico e privato, gli apprendisti e i lavoratori domestici (colf, badanti).
La mensilità aggiuntiva è riconosciuta anche ai pensionati e ai beneficiari di assegni sociali e pensione di reversibilità.
Sono esclusi dal diritto alla tredicesima i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i collaboratori occasionali e i lavoratori con Partita IVA, salvo diverse previsioni contrattuali specifiche.
L’erogazione della tredicesima è disciplinata dalla legge 350/2001, che impone il versamento entro il mese di dicembre.
I pensionati ricevono l’importo contestualmente all’assegno di pensione di dicembre, con accredito stabilito per il primo giorno bancabile del mese.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’accredito è previsto intorno al 15 dicembre 2025.
Le informazioni relative all’importo netto sono generalmente rese disponibili in anticipo tramite il portale NoiPA.
Nel settore privato, le date non sono uniformi e sono definite dai singoli CCNL. L’erogazione avviene tipicamente tra il 10 e il 24 dicembre.
L’ammontare lordo della tredicesima per i lavoratori dipendenti viene calcolato attraverso la formula: (Retribuzione Lorda Mensile x Mesi Lavorati) / 12.
Affinché un rateo mensile sia considerato valido, il lavoratore deve aver prestato attività per almeno 15 giorni nel mese di riferimento.
La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto, includendo paga base, contingenza, scatti di anzianità e tutte le voci continuative come superminimo, assegno ad personam, provvigioni o premi annuali.
Sono escluse invece le voci occasionali, come straordinari o festivi sporadici, una tantum e rimborsi spese. Per i part-time, la tredicesima è proporzionale all’orario; per i lavoratori domestici, alle ore effettivamente lavorate.
La tredicesima matura durante ferie, festività, congedo matrimoniale e ROL; non matura durante congedo parentale, aspettativa non retribuita e assenze ingiustificate.
In caso di assenze coperte da INPS/INAIL (malattia, maternità), l’Istituto corrisponde una quota della tredicesima, mentre il datore di lavoro applica le relative percentuali di lordizzazione.
La tredicesima è soggetta ai contributi previdenziali e alla tassazione ordinaria IRPEF, secondo le aliquote vigenti per il 2025 (23%, 35%, 43%).
L’importo netto risulta generalmente inferiore rispetto a una mensilità ordinaria.
Tale differenza deriva dal fatto che non si applicano le detrazioni fiscali per lavoro dipendente o per carichi familiari, in quanto queste agevolazioni sono già state distribuite sulle dodici mensilità ordinarie.
Per i dipendenti pubblici, l’importo della tredicesima è visibile in anticipo su NoiPA; per tutti i lavoratori invece rientra nel conguaglio fiscale di fine anno.
L’erogazione simultanea di arretrati e tredicesima non aumenta l’aliquota IRPEF, perché gli arretrati sono tassati separatamente in base all’aliquota media degli anni a cui si riferiscono, evitando di incidere sul reddito imponibile attuale.
Per il 2025, la tredicesima segue la tassazione ordinaria.
Il Bonus Tredicesima 2024 (100 euro esentasse per dipendenti con reddito fino a 28.000 € e almeno un figlio a carico) non è stato prorogato nella Manovra 2026.
Chi ne aveva diritto ma non l’ha ricevuto può recuperarlo nella dichiarazione dei redditi 2025, compilando il rigo C14 del 730/2025 o RC14 del REDDITI PF/2025, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2025.
Per quanto riguarda le proposte di detassare la tredicesima nel 2026 (esenzione IRPEF o imposta sostitutiva al 10%) sono state abbandonate per mancanza di coperture, poiché avrebbero comportato circa 14,5 miliardi di minori entrate.
Infine, la tredicesima 2026 beneficerà comunque in modo indiretto della riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione (dal 35% al 33%) e del taglio del cuneo fiscale, applicabili anche alla mensilità aggiuntiva.

































