Dal 16 Maggio è attivo il bonus donne, previsto dal decreto Coesione: si tratta di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne lavoratrici svantaggiate.
A definire requisiti e modalità di domanda è la circolare Inps n.91 del 12 maggio: ecco cosa sapere.
Questo esonero riguarda donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettano uno dei seguenti requisiti:
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica);
- siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Questi esoneri contributivi sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.
L’esonero viene riconosciuto a patto di rispettare il principio dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).
La verifica del requisito non deve tener conto delle diminuzioni del numero degli occupati in società controllate o collegate facenti capo allo stesso datore di lavoro.
Lo stanziamento complessivo a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, incrementato dalla Legge di Bilancio 2025, ammonta a 479,27 milioni di euro ripartiti come segue:
- 7,5 milioni di euro per il 2024;
- 121,7 milioni di euro per il 2025;
- 225,7 milioni di euro per il 2026;
- 124,8 milioni di euro per il 2027.
Da ricordare: nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità operativa o produttiva.
Questa regola vale sia per il bonus giovani sia per il bonus donne applicato nelle Zes, zone economiche speciali.
Sono esclusi dal bonus donne i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, le imprese in difficoltà (Regolamento UE n. 2014/651) e i datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato.
Il bonus donne non è compatibile con i seguenti incentivi:
- Esonero per l’assunzione di donne svantaggiate ai sensi della legge 92/2012, art. 4, commi 8-11: prevede uno sgravio del 50% per 12 o 18 mesi in determinati casi;
- Se già fruito, va restituito con codice “M431” per accedere al nuovo esonero;
- Incentivo NASpI (art. 2, co. 10-bis, legge 92/2012): pari al 20% della NASpI residua che sarebbe spettata al lavoratore assunto;
- Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (legge 68/1999, art. 13): in quanto anche questo incide sui contributi datoriali;
- Decontribuzione Sud (legge 178/2020 e legge di Bilancio 2025): non cumulabile per le stesse lavoratrici e lo stesso periodo.
Nella lista vanno incluse anche alcune riduzioni contributive settoriali o territoriali, tra cui:
- quelle per i datori agricoli in zone montane o svantaggiate;
- le riduzioni per il settore edile (art. 29, D.Lgs. 244/1995);
- contributi ridotti a carico del datore di lavoro nei Paesi extracomunitari non convenzionati (D.L. 317/1987).
Per ottenere la misura, si può fare domanda telematica all’Inps. Deve contenere:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
- oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
L’invio della comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto deve avvenire prima dell’assunzione.
Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio).