In caso di decesso del genitore che ha presentato la richiesta dell’Assegno unico universale, il genitore in vita può subentrare come intestatario della prestazione.
Lo ha comunicato l’Inps, rendendo nota l’implementazione della domanda online dell’Auu, grazie alla quale sarà possibile per il genitore non dichiarato inizialmente, per assicurare la continuità dell’accredito.
La funzionalità fa sapere quifinanza riguarda anche i casi di decesso nei nuclei monogenitoriali e di morte di entrambi i genitori.
Con il messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, l’Inps ha annunciato l’aggiornamento del servizio online in forza della circolare n.76 del 10 agosto 2023, che prevede il subentro nel caso di decesso della madre o del padre a partire dall’1 giugno 2023.
Il genitore in vita, inserito con la dicitura “Altro genitore”, potrà così prendere il posto nella domanda originaria dell’Assegno unico, considerata non più valida alla morte del richiedente, presentando una nuova istanza entro un anno dal decesso.
Come spiegato dall’Ente di previdenza, al momento della presentazione della nuova richiesta, il servizio rileverà la presenza del codice fiscale del figlio beneficiario, nella domanda decaduta per la scomparsa dell’unico genitore indicato e permetterà dunque la selezione dell’opzione di subentro.
In tal caso, il nuovo richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a”, garantendo così la continuità nell’erogazione dell’Assegno unico e nell’eventualità di mensilità non erogati, l’accredito automatico degli importi dovuti.
La novità arriva dall’Inps a 10 giorni dalla data di inizio di accredito dell’Auu di giugno, che come di regola cade il 20 del mese.
A differenza del 2024, il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico universale dei primi sei mesi di quest’anno non hanno subito variazioni.
Le famiglie che hanno presentato una nuova domanda a maggio, riceveranno la prima mensilità nell’ultima settimana di giugno, così come per il pagamento dell’importo nel caso in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.
Il 30 giugno, inoltre, è il termine ultimo per le famiglie che non hanno presentato la nuova Dsu a febbraio di provvedere all’aggiornamento al 2025 dell’Isee.
In mancanza della Dsu aggiornata, questi richiedenti ricevono da marzo l’importo minimo dell’Auu, ma mettendosi in regola possono ricevere le somme spettanti sulla base del valore dell’indicatore che non hanno ottenuto da marzo.
A partire dal 1 luglio, coloro che hanno posto rimedio vedranno decadere ogni diritto ad eventuali arretrati e continueranno a ricevere l’assegno unico con l’importo minimo.
Per effetto della rivalutazione dello 0,8% applicata nel 2025, l’importo base dell’Assegno unico è aumentato, da 57,50 euro fino a un massimo di 201 euro per la classe di Isee minima (17.227,33 euro per quest’anno).