Assegno di Inclusione, via al contributo straordinario da 500 euro: ecco requisiti e tutte le date di pagamento

Dal 14 agosto 2025 parte l’erogazione del contributo straordinario aggiuntivo per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi), introdotto in via eccezionale per quest’anno dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito nella legge 1 agosto 2025, n. 113.

L’obiettivo. fa sapere quifinanza, è rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, evitando vuoti di sostegno nei periodi di sospensione del beneficio.

Il contributo straordinario spetta ai nuclei familiari:

  • che hanno terminato le prime 18 mensilità dell’Adi;
  • che hanno presentato domanda di rinnovo;
  • che risultano in possesso di tutti i requisiti di legge.

L’importo corrisponde alla prima mensilità di rinnovo, fino a un massimo di 500 euro.

Le date di accredito dipendono da quando è stata presentata la domanda di rinnovo:

  • se è stata presentata a luglio, il contributo è erogato il 14 agosto 2025, insieme alla prima mensilità di rinnovo;
  • se è stata presentata dopo luglio, il contributo è erogato con la prima mensilità del nuovo periodo entro dicembre 2025.

Nel sistema gestionale Adi, il pagamento sarà indicato con la causale Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025.

L’importo del contributo straordinario aggiuntivo è pari alla prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di Inclusione, con un tetto massimo di 500 euro.

Il calcolo è quindi diretto:

  • se l’importo mensile spettante al nucleo familiare è inferiore a 500 euro, il contributo corrisponderà esattamente a quella cifra;
  • se invece supera i 500 euro, verrà riconosciuto comunque il limite massimo.

Esempi:

  • Un nucleo familiare con diritto a 420 euro mensili riceverà un contributo aggiuntivo di 420 euro.
  • Un nucleo che percepisce 600 euro al mese riceverà un contributo aggiuntivo di 500 euro.

L’Adi è una misura nazionale di sostegno economico e inclusione sociale attiva dal 1° gennaio 2024, al posto del Reddito di Cittadinanza, rivolta ai nuclei familiari con persone fragili o in condizioni di svantaggio.

Il beneficio è mensile, erogato tramite la Carta di Inclusione per un massimo di 18 mesi consecutivi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi con un mese di sospensione tra un periodo e l’altro.

Per accedere all’Adi occorre avere:

  • la residenza in Italia da almeno 5 anni (e gli ultimi 2 continuativi);
  • un Isee non superiore a 10.140 euro;
  • limiti su reddito familiare e patrimonio mobiliare/immobiliare;
  • la presenza nel nucleo familiare di minorenni, over 60, persone con disabilità o in condizioni di svantaggio certificate;
  • nessun veicolo o imbarcazione di valore oltre le soglie di legge.

La domanda deve essere presentata online sul sito dell’Inps, oppure tramite Caf o patronati.

Dopo l’accoglimento è necessario sottoscrivere il Pad, il Patto di attivazione digitale, e se previsto anche il Patto di servizio personalizzato o il Patto di inclusione.

Chi ha obblighi di attivazione lavorativa deve aderire a percorsi di formazione o ricerca di lavoro, pena sospensione o decadenza del beneficio.

È obbligatorio comunicare all’Inps entro 30 giorni eventuali nuove attività lavorative tramite modello Adi-Com.

Mensilità ordinarie (prima erogazione e arretrati):

14 agosto;
15 settembre;
15 ottobre;
15 novembre;
15 dicembre.

Rinnovi mensili:

27 agosto;
27 settembre;
27 ottobre;
27 novembre;
20 dicembre.