Il Comune di Venosa:
- “A tutti i gestori e/o loro dipendenti di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante, street-food e/o comunque attività similari, presenti su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 22:00 del giorno 31 dicembre 2025 e fino alle ore 3:00 del giorno 1 gennaio 2026, è fatto DIVIETO di vendere o cedere a qualsiasi titolo (anche gratuitamente) per asporto qualsiasi bevanda, anche analcolica, in contenitore di vetro e/o lattine di alluminio;
- Nella predetta fascia oraria, resta consentita la somministrazione, e quindi il consumo sul posto, nel rispetto della normativa vigente in materia, di alcolici di qualunque gradazione o comunque di qualsiasi altra bevanda esclusivamente all’interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo (dehors).
- Salvo che il fatto non costituisca reato, ferma restando l’applicazione di diverse ed eventuali disposizioni normative vigenti in materia, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00“.

































