VENOSA: ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN QUESTE 14 VIE! QUI TUTTI I DETTAGLI

È ufficiale: il centro storico di Venosa ha una Zona a Traffico Limitato.

Di seguito, l’ordinanza contenente tutte le informazioni utili.

Le motivazioni alla base della decisione sono:

  • che il problema della viabilità e della mobilità nel Comune di Venosa nel periodo estivo ha assunto una importanza rilevante che riguarda in particolare la zona centrale, compresa tutta la struttura viaria del centro storico;
  • che la Città di Venosa esercita un’attrazione turistica di carattere stagionale che coinvolge un’area estesa, in rapporto con i comuni limitrofi dell’ entroterra e della vicina Regione Puglia;
  • che le problematiche connesse alla viabilità sono sempre più evidenti e rilevanti soprattutto nelle ore serali, nel periodo estivo, creando non pochi problemi legati alla fruibilità del centro storico che  richiedono un immediato intervento per ottimizzare la viabilità esistente;
  • che nel periodo estivo si registra il consueto rientro degli studenti, degli emigrati e la programmazione di numerose manifestazioni nel centro storico e, in particolare, in P.za Umberto I°;
  • che all’interno del Centro storico, oltre alla presenza degli immobili abitativi, esistono anche siti di interesse turistico e esercizi commerciali ed esercizi pubblici, i quali costituiscono motivo di incremento considerevole del traffico sia veicolare che pedonale soprattutto nelle ore serali, creando difficoltà al regolare flusso della circolazione stradale e notevole disagio e pericolo per i pedoni.

Interesserà le seguenti vie:

  • Piazza Umberto I°;
  • Via Garibaldi (tratto via Marcello – P.za Umberto I°);
  • Cortile San Sebastiano;
  • Via Montalto;
  • Via San Biagio;
  • Via Vittorio Emanuele II° (tratto P.za Umberto I°- L. go Manfredi);
  • Via Madonna delle Grazie;
  • Vico del Pesce;
  • Vico F.lli Bandiera;
  • Vico Purgatorio;
  • Largo San Filippo;
  • Vico e Discesa Capovalle;
  • L.go Baresa;
  • Via Fornaci;

Avrà le seguenti caratteristiche:

  1. orario dal 30-6-18 al 31-7-18:
  • Sabato: ore 18:00 – 24:00;
  • Domenica: ore 11:00 – 13:00 / 18:00 – 24:00.
  1. Orario dal 1.8.18 al 15 – 9 – 18:
  • feriali: ore 20:00 – 24:00;
  • prefestivi/festivi: ore 11:00 – 13:00 / 18:00 – 24:00.

In occasione dei festeggiamenti della festa patronale e di altre manifestazioni, l’orario di chiusura sarà disciplinato da apposita ordinanza.

  1. Periodo: 30.06.2018 – 15.09.2018.

Potranno usufruire di deroghe per l’accesso e la sosta all’interno della ZTL:

  1. residenti, locatari e proprietari (anche se residenti fuori dal Comune di Venosa) con disponibilità di locali ad uso abitativo in ZTL, non occupati da altri nuclei familiari;
  2. veicoli per il carico – scarico di merci per minuti 30;
  3. associazioni assistenziali legalmente riconosciute che effettuano assistenza pressoché giornaliera a persone in stato di necessità che risiedono in ZTL;
  4. medici della medicina generale e pediatri, guardie mediche ASL, medici fiscali ed ispettivi, medici ospedalieri e personale infermieristico ADI, che prestano servizio a domicilio all’interno della Z.T.L.;
  5. soggetti non residenti nella ztl che però provvedono alla cura, assistenza e sostentamento di parenti anziani, malati e/o con gravi difficoltà di deambulazione residenti nella ZTL;
  6. clienti ospiti di strutture ricettive (hotel Orazio, bad & breakfast).

Le categorie interessate, indicate di sopra, per il rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno per il transito e la sosta, devono presentare:

  1. apposita autodichiarazione in carta semplice secondo la modulistica in uso al Comando Polizia Municipale e scaricabile dal sito web istituzionale del comune di Venosa, sez. Amministrazione Trasparente, che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l’A.G. per quelle mendaci;
  2. esaurita la fase istruttoria, il Comando Polizia Municipale provvederà al rilascio dell’ autorizzazione e del contrassegno valido per il transito e la sosta agli aventi titolo;
  3. l’autorizzazione e il contrassegno sono strettamente legati al veicolo;
  4. il contrassegno, in originale, deve essere esposto, a cura del titolare, all’interno dell’abitacolo nella parte anteriore visibile dall’esterno ed immediatamente identificabile dagli addetti al controllo (per motocicli e ciclomotori vige solo l’obbligo di esibizione in caso di controllo);
  5. le riproduzioni abusive verranno perseguite a norma del’art. 482 del c.p.
  6. i soggetti indicati nel punto 6, nel giorno di arrivo in città potranno transitare, con le dovute cautele, nella ZTL senza autorizzazione; in fase di registrazione presso la struttura ricettiva dovranno richiedere, se interessati, l’autorizzazione al transito nella ZTL che avrà validità limitata ai soli giorni di permanenza nella struttura ricettiva compreso quello di arrivo;
  7. sono fatte salve le autorizzazioni e i contrassegni rilasciati in virtù di precedenti provvedimenti istitutivi della ZTL del centro storico, così come delimitata e regolamentata dalla presente ordinanza, e della zona a disco orario in P.za Umberto I°, purchè siano leggibili, permangono i requisiti per la deroga e non sia mutato il veicolo autorizzato; in tal caso i soggetti interessati sono esonerati dal richiedere nuova autorizzazione e contrassegno ma sono obbligati ad esporre il contrassegno di cui sono in possesso.

In deroga alle presenti disposizioni possono accedere, transitare e sostare senza obbligo di autorizzazione e/o pass le seguenti tipologie di mezzi:

  1. mezzi previsti dall’art. 177 del Nuovo Codice della Strada (veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio, autoambulanze);
  2. mezzi di trasporto pubblico (autobus, taxi e veicoli a noleggio con conducente);
  3. veicoli di Enti/Aziende che svolgono pubblico servizio, adibiti ad interventi urgenti in zona, purché muniti di logo identificativo visibile dall’esterno (POSTE italiane, ASL, ENEL, TELECOM, ecc…);
  4. veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
  5. autovetture ufficiali di Enti Pubblici in servizio di rappresentanza, muniti di logo identificativo visibile dall’esterno (Comune – Provincia – Prefettura – ecc…);
  6. veicoli adibiti al servizio di protezione civile, muniti di lago identificativo visibile dall’esterno, solo in casi di emergenza;
  7. veicoli di medici, durante nel’espletamento del servizio, e di pronto intervento;
  8. veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
  9.  veicoli adibiti ai servizi funerari solo nell’espletamento del servizio;
  10. veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno (art. 381 comma 2 D.P.R. 16. 12.1992 n.495), alle quali  la sosta è consentita negli appositi stalli;
  11. veicoli delle guardie notturne munite di lago identificativo visibile dall’esterno, solo per interventi in zona: la sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività.

Coloro che hanno necessità straordinarie, eccezionali e documentabili, di transitare e sostare in ZTL, senza avere i requisiti per l’ottenimento del Pass, devono recarsi presso il Comando di Polizia Municipale per ottenere un permesso provvisorio;

I veicoli autorizzati a transitare all’interno della “ZTL” devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

  • circolare e sostare rispettando l’apposita segnaletica stradale;
  •  circolare a velocità non superiore ai 30 Km/h;
  • sostare a motore spento;
  • sostare, durante l’orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
  • circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;

Le autorizzazioni di cui al presente provvedimento, sono sospese nei giorni e nelle ore in cui in P.za Umberto I° si svolgono manifestazioni regolarmente autorizzate, che necessitano, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, del divieto di circolazione e sosta, senza alcuna deroga, nell’area interessata.