COBAS SCUOLA: DAL TRIBUNALE ARRIVA LA CONDANNA

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Cobas (Comitati di Base della Scuola) di Castrovillari in merito alla sentenza di doppia condanna emessa dal tribunale di Lagonegro (PZ) nei confronti dell’ATP (Ambito Territoriale di Potenza) per attività antisindacale in materia di inamovibilità delle Rsu Cobas Scuola.

“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro (PZ) in data 27/09/2016 , in funzione del Giudice Monocratico del Lavoro, ha accolto il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) proposto dal sindacato COBAS SCUOLA CASTROVILLARI rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv.to  Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, e con decreto n. 6387/2016 così provvedeva:

 –Dichiara antisindacale la condotta posta in essere dalla parte convenuta nei confronti del sindacato COBAS SCUOLA, consistita nel trasferimento del Dirigente sindacale D.C. G. presso l’IC “ M. Granata” di Rionero, senza l’acquisizione del nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza, ed ordina la cessazione immediata della condotta, disponendo la rimozione degli effetti del disposto trasferimento;

Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in euro 1.823,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa, se dovuti  come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%;

In data 12/10/2016, il MIUR, in persona del Ministro pro-tempore Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  ha proposto opposizione impugnando il decreto n. 6387/2016, nella parte in cui il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato” antisindacale la condotta posta in essere dalla parte convenuta nei confronti del sindacato Cobas Scuola, consistita nel trasferimento del dirigente sindacale D.C. G. presso l’IC “M. Granata” di Rionero, senza l’acquisizione del nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza, ed ordina la cessazione immediata della condotta, disponendo la rimozione degli effetti del disposto trasferimento”.

A fondamento dell’opposizione il MIUR ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento ex art. 28 st. lav., per l’inesistenza di una condotta antisindacale.

In data 15/02/2017, il Tribunale di Lagonegro, ha emanato- SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE-,  e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

  1. Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto emesso in data 27.09.2016 dal Tribunale di Lagonegro;
  2. Condanna gli opponenti, al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio che liquidano in euro €1.789,00 per compenso professionale, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre spese forfettarie nella misura del 15% I.V.A, e C.P.A., se dovute, come per legge.

Il sindacato COBAS SCUOLA CASTROVILLARI  tramite il responsabile prof. Leonardo Genovese, non può che esprimere soddisfazione per la doppia decisione del Tribunale di Lagonegro, in materia d’inamovibilità delle RSU COBAS SCUOLA”.